La Legge n. 197/2022 prevede l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023,
senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all’Agente della
riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubbliciprevidenziali, relativi al periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2015, di importo residuofino a mille euro (comprensivi di capitale, interessi e sanzioni).
Per gli enti creditori diversi da quelli citati:
- lo “Stralcio” riguarderebbe solo le sanzioni e gli interessi (anche di mora). Il
capitale, le spese per le procedure esecutive e di notifica delle cartelle resterebbero
dovuti;
- per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le
altre sanzioni amministrative, (diverse dalle sanzioni tributarie o relative ai
contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), lo “Stralcio” si applicherebbe
limitatamente agli interessi e non annulla le sanzioni e le spese per le procedure
esecutive e di notifica.
IMPORTANTE: gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenziefiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possano decidere di non applicare lo“Stralcio” (cd. annullamento parziale) e, quindi, di evitare l’annullamento automatico!
Inoltre lo “Stralcio” fino a mille euro non trova applicazione per alcune tipologie dicarichi affidati all’Agente della riscossione:
- recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
- crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e
sentenze penali di condanna;
- debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta
sul valore aggiunto riscossa all’importazione.
La stessa legge introduce una nuova misura, la “Definizione agevolata”, per i debiti
contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30giugno 2022 (anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si èdeterminata l’inefficacia).
Il contribuente ha quindi la facoltà di estinguere i debiti iscritti a ruolo senzacorrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi esanzioni, interessi di mora nonché il cd. aggio. Per le sanzioni amministrative,comprese quelle per violazioni del Codice della strada la “Definizione” si applica solo agliinteressi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.
Per aderire alla “Definizione agevolata”, entro il 30 aprile 2023, il contribuente deve
presentare una dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica. Sarò
possibile pagare il dovuto:
- in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
- oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) al tasso di interesse annuo
del 2%.
Scopri SE e QUANTO devi (eventualmente) pagare con STRALCIAct!
ACT Consumatori, per capire, per difendersi.